Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

Sono agevolabili le spese sostenute dall’1 giugno al 31 agosto 2021 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano con­formi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai re­quisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • ai test e tamponi COVID per dipendenti.
 

Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate ha tra l’altro chiarito che:

  • deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la pre­senza del virus COVID-19 che ha determinato l’emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori profes­sio­nisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappre­sen­tanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente ricono­sciu­te, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri di­pen­denti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna;
  • Per determinare l’eventuale costo di lavoro dipendente inerente la sanificazione La preghiamo di contattare il Suo ufficio paghe.

Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto nella misura del 30% delle suddette spese sostenute fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:

  • dal 4.10.2021 al 4.11.2021;
  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web dispo­ni­bile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando l’apposito modello.
 

Se vuole dare al nostro studio l’incarico per la predisposizione e la trasmissione della suddetta comunicazione La preghiamo di inviarci entro il 11 ottobre 2021 copia delle fatture e delle quietanze di versamento degli investimenti fatti.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate futuro.

Per eventuali domande relative agli suddetti bonus La preghiamo di scrivere una e-mail a max.schweigkofler@bsw.it.

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