Credito imposta transazione 5.0
Beneficiari della misura
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa;
Investimenti ammissibili
Il credito di imposta è riconosciuto per le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano spese tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici:
1. Acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0. Tra i beni immate-riali 4.0 ammissibili rientrano anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per il monitoraggio e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o per la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
2. Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (escluse biomasse). Rientrano tra le spese ammissibili i pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con efficienza pari ad almeno il 21,5 %. E’ prevista una maggiorazione del 120 % e 140 % del costo dell’intero impianto fotovoltaico nei casi specifici previsti dal decreto;
3. Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.
- La formazione deve essere erogata da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Tali spese sono ammesse nel limite del 10 % degli investimenti effettuati in beni strumentali, fino ad un importo massimo di 300.000 euro.
- I soggetti beneficiari possono aderire al nuovo credito di imposta solo nel caso in cui rispettino i requisiti previsti dal Piano Transizione 4.0. In aggiunta, dovranno dimostrare il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% dell’impresa, oppure del 5% del processo produttivo.
- Coloro i quali non otterranno un risparmio energetico possono quindi beneficiare delle sole aliquote del Piano Transizione 4.0 per gli investimenti fino al periodo d’imposta dell’anno 2025.
Intensità dell’agevolazione
Il credito di imposta prevede aliquote crescenti in base al livello di efficienza energetica conseguito e l’importo di investimento:
Transizione 5.0 |
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI |
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Dimensioni investimento |
Unità produttiva: dal 3 % al 6 % Processo: dal 5 % al 10 % |
Unità produttiva: dal 6 % al 10 % Processo: dal 10 % al 15 % |
Unità produttiva: almeno 10 % Processo: almeno il 15 % |
Fino a 2,5 milioni |
35 % |
40 % |
45 % |
Da 2,5 milioni a 10 milioni |
15 % |
20 % |
25 % |
Da 10 milioni a 50 milioni |
5 % |
10 % |
15 % |
Il risparmio energetico viene calcolato su base annuale, rispetto ai consumi dell’esercizio precedente all’avvio degli investimenti ed al netto di variazioni di volumi produttivi e di condizioni esterne che possano influire sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento ai consumi medi annui rispetto ad uno scenario controfattuale.
La procedura per richiedere il credito d’imposta 5.0
Prenotazione agevolazione
Invio comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione ex-ante (vedi sopra), tramite la Piattaforma Informatica “Transizione 5.0” accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50 milioni di euro).
Conferma prenotazione
Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione preventiva, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla com-pletezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazione dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.
Comunicazione effettuazione ordini con acconto
Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolati.
L’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:
- degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Comunicazione completamento investimenti
A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette entro il 26 febbraio 2026 una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di inno-vazione completato (data di effettivo completamento, ammontare agevolabile degli in-vestimenti effettuati e importo del relativo credito d’imposta nonchè l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’art.18 del Decreto attuativo). La comunicazione di com-pletamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’art.15, comma 1, lett. b) (certificazione ex post riduzione consumi energetici), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’art.16 nonché della certificazione contabile di cui all’art. 17 del Decreto attuativo.
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
- gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e Bdell’albo professionale, nonchè i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Tutti i documenti relativi all'investimento devono contenere il riferimento normativo (articolo 38 della DG 19/2024). Inoltre il codice assegnato appositamente in fase di preregistrazione nel formato TR5-XXXXX. Ciò vale, tra l'altro, per offerte, bolle di consegna, fatture e pagamenti.
Quindi, se stai pianificando un investimento che potrebbe soddisfare i criteri sopra elencati, devi prima chiedere a uno degli esperti elencati se l’investimento pianificato soddisfa effettivamente i criteri del Piano di transizione 5.0! Conviene anche chiedere all'azienda che ha fornito il prodotto se dispone di esperti che possono supportarla nell'implementazione del Piano di transizione 5.0.
Per ulteriori chiarimenti siamo a Sua disposizione.
Cordiali saluti
Studio Associato Brugnara - Schweigkofler – Weger & Partner