Decreto Sostegni-bis

Le più importanti novità

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di agevolazioni:

 

Potenziamento dell'ACE (c.d. "ACE innovativa")

Per il solo 2021 è stata potenziata l’ACE, prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della base di calcolo dell’agevolazione e registrati nel 2021 medesimo.

 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ma­te­riali - possibilità di utilizzo in un’unica soluzione

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o com­pensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.

 

Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi – proroga

Viene prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, di cui all’art. 10 del DL 83/2014, nella misura del 65%.

 

Credito d’imposta sanificazione 2021

Il credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di altri dispositivi di protezione è stato riproposto per il periodo giugno - agosto 2021.

Ad esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali spetta un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nel citato periodo fino ad un massimo di 60.000 euro.

Sono ammissibili all’agevolazione in esame le seguenti spese:

  1. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
  3. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
  4. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. È verosimile che sarà necessario presentare una specifica comunicazione finalizzata all’individuazione della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.

 

Bonus locazione ed affitto 2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo nonché per canoni d’affitto d’azienda viene da un lato prorogato fino a luglio per i soggetti operanti nel settore turismo e dall’altro esteso anche agli altri soggetti per i mesi gennaio fino a maggio 2021 a nuove condizioni come segue:

a) Proroga del credito per il settore turismo

Per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo viene esteso fino a luglio 2021 (invece che fino ad aprile 2021).

b) Estensione del credito per le mensilità gennaio-maggio 2021

La nuova versione del credito d’imposta locazione per i primi 5 mesi del 2021 spetta a tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali.

La misura del credito d’imposta resta confermata: 60% dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività e 30% dei canoni per affitto d’azienda.

Potranno godere del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, solo i soggetti che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di 30% nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.1.2019 e non sono previste deroghe per i c.d. “comuni calamitati” dell’Alto Adige.

 

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni

L’art. 64 co. 6-11 del DL. 73/2021 prevede una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti:

  • che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
  • con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022.

 

Scarica circolare

Torna indietro