Informativa erogazioni pubbliche

1 Premessa

L’art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

2 Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in tre categorie, che sono riepilogate nella se­guente tabella con le relative modalità di adempimento.

Destinatari

Informazioni
da pubblicare

Modalità di pubblicazione

Termine per
l’adempimento

Enti non commerciali

Associazioni di pro­tezione ambientale

Associazioni
di consumatori

Associazioni, ONLUS e fondazioni

Erogazioni pubbliche

Sui propri siti
Internet o analoghi portali digitali

Entro il 30 giugno

Imprese

Imprese soggette all’obbligo di iscri­zione nel Registro delle imprese

Erogazioni pubbliche

Nella Nota integrativa del bilancio
di esercizio e
dell’eventuale
bilancio consolidato

In sede di redazione del bilancio

Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata

Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa

Erogazioni pubbliche

Sui propri siti
Internet o sui portali digitali delle
associazioni di
categoria di
appartenenza

Entro il 30 giugno

2.1 Enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni re­la­tive a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

In riferimento alla prima versione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva previsto l’adempimento degli obblighi, in mancanza del sito Internet, attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.

2.3 Imprese

2.3.1 Imprese tenute ad inserire l’informativa nella Nota integrativa

I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.

In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

2.3.2 Imprese tenute ad inserire l’informativa sul sito Internet

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

Possibilità di inserire l’informativa nella Nota integrativa

Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 (che ha da ultimo modificato la norma in esame) sembra desumersi che l’adempimento degli obblighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta sufficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Secondo alcune risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (non rese pubbliche), in­vece, l’eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa da parte delle micro imprese non consentirebbe di evitare l’indicazione sul sito o sul portale digitale.

Al fine di evitare che l’adempimento, da parte delle imprese di minori dimensioni, sia eccessivamente gravoso, si auspica che le Autorità competenti chiariscano, in via ufficiale, l’alternatività delle modalità di assolvimento dell’obbligo.

3 Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Cinque per mille dell’IRPEF

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rientra tra i vantaggi aventi “carattere generale” anche il contributo del cinque per mille dell’IRPEF, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità in esame.

Le somme ricevute a titolo di cinque per mille dell’IRPEF sono invece soggette agli specifici obblighi di pubblicità per esse previste.

Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus

Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.

Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.

4 Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Avuto riguardo alle imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio d’esercizio potrebbe determinare problematiche applicative.

4.1 Erogazioni in natura

In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (ad esempio, la fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’eser­cizio in cui gli stessi sono fruiti.

In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

4.2 Informazioni rilevanti e modalità espositive

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in for­ma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribuzione.

5 Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.

Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.

Istituzioni universitarie.

Istituti autonomi case popolari.

Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

Agenzie ministeriali.

Autorità portuali.

Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Enti pubblici economici e Ordini professionali.

Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche.

Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

6 Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la re­gistrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pub­blicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

7 Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei van­taggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

Pertanto, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o superiori al limite, esse van­no rendicontate, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000,00 euro.

8 Regime sanzionatorio

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione rela­tivi alle ero­ga­zioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ot­tem­perato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

9 Termine per l’adempimento

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”.

Pertanto, nel 2022 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2021.

In particolare, l’obbligo informativo deve essere adempiuto:

  • da parte degli enti non commerciali e delle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, entro il 30.6.2022;
  • da parte delle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
  • da parte delle imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2022.

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