Informazioni e indicazioni di inizio anno

Gentili clienti, vi auguriamo molto successo e tutto il meglio per il nuovo anno!
Di seguito alcune informazioni e indicazioni relative all'inizio dell'anno:

1.)    IVA liquidazione di dicembre 2025

Nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2025 (oppure del 4° trimestre in caso di liquidazione IVA trimestrale) possono essere considerate esclusivamente le fatture di acquisto ricevute tramite la piattaforma SDI entro il 31.12.2025.

Le fatture con data 2025 che invece sono state ricevute sulla piattaforma SDI solo nel corso del 2026 potranno essere registrate nel registro IVA solo a gennaio 2026 e dovranno essere contabilmente imputate all’esercizio 2025 come fatture da ricevere.
Ciò costituisce un’eccezione rispetto alle liquidazioni IVA degli altri mesi/trimestri, per le quali possono essere considerate anche le fatture ricevute dopo il periodo di liquidazione ma con data compresa nel periodo stesso.

Avvertenza aggiuntiva: non dimenticate di considerare, nella liquidazione IVA di dicembre o del 4° trimestre, l’acconto IVA versato il 29.12.2025.

2.)    Credito IVA a fine anno

Se a fine anno si registra un credito IVA, è possibile:

  • interamente riportarlo nella liquidazione IVA dell’anno successivo;
  • oppure compensarlo fino a un massimo di 5.000 € già a gennaio 2026 (con codice 6099-2025) tramite modello F24; attenzione però: la presentazione di tale F24 è possibile esclusivamente tramite Entratel/Fisconline. Per un’ulteriore compensazione tramite F24 è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA con il nostro visto di conformità. A tal fine è richiesto uno specifico incarico;
  • oppure, al ricorrere di determinate condizioni, richiedere rimborso per tutto o in parte all’Agenzia delle Entrate. Qualora questa opzione fosse di vostro interesse, vi chiediamo di comunicarcelo entro il 31 gennaio.

3.)   Condizione per la compensazione del credito d’imposta tramite F24

Ricordiamo che i crediti d'imposta possono essere compensati tramite il modulo F24 solo se non ci sono cartelle esattoriali scadute superiori a 1.500 €.

Poiché non abbiamo accesso alla vostra situazione delle cartelle esattoriali aperte, in caso di incarico per la compensazione presumiamo che tale condizione sia rispettata; in caso contrario vi preghiamo di darcene immediata comunicazione. Le sanzioni per una compensazione indebita sono rilevanti.

4.)   Inventario di fine anno

Vi ricordiamo di effettuare l’inventario di magazzino al 31.12.2025 e di predisporre il relativo prospetto. Devono essere rilevati in particolare materie prime, sussidiarie e di consumo, merci, prodotti in corso di lavorazione e finiti, lavori in corso su ordinazione, lavori eseguiti, ecc. L’inventario deve essere datato e firmato e conservato presso l’azienda. I dati essenziali devono essere riportati nel libro degli inventari.

5.)   Verifica dell’obbligo di contabilità di magazzino

Ricordiamo che è necessario tenere una contabilità separata per il magazzino se per due anni consecutivi vengono superati entrambi i seguenti parametri:

  • ricavi superiori a 5.164.000 € e inventario superiore a 1.100.000 €.

6.)   Dichiarazione annuale Conai

Tutte le aziende che importano merci imballate dall'estero devono essere iscritte al Consorzio Conai. Se nel 2025 sono state acquistate merci imballate dall'estero (UE e non UE) per un valore superiore a 333.000 €, ciò deve essere comunicato al Conai entro il 20 gennaio 2026. Il Conai invierà quindi una fattura corrispondente. Se desiderate che provvediamo alla preparazione di tale comunicazione al Conai, vi preghiamo di comunicarcelo entro il 17 gennaio 2026.

 

Per ulteriori chiarimenti siamo a Sua disposizione.

 

Cordiali saluti

Studio Associato Brugnara - Schweigkofler – Weger & Partner

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