L'indicazione del CCNL edile e la certificazione SOA per fruire dei benefici fiscali

Come disposto nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-ter", la fruizione delle detrazioni / benefici fiscali per gli interventi edilizi è subordinata all'indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nell'atto di affidamento dei lavori nonché nelle relative fatture.

Tale disposizione è riferita alle opere di importo complessivo superiore a € 70.000 (l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore riguarda comunque i soli lavori edili) e trova applicazione agli atti di affidamento stipulati dal 27.5.2022.

Come evidenziato recentemente dall'Agenzia delle Entrate, la stessa:

  • va rispettata anche per i lavori effettuati tramite un general contractor / lavori edili oggetto di subappalto;
  • interessa i lavori per i quali sono impiegati lavoratori dipendenti (la norma rinvia, infatti, alla figura dei "datori di lavoro").

L'omessa indicazione del contratto collettivo nelle fatture non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali sempreché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Un'altra novità legislativa prevede che dal 2023, per poter far valere i bonus edilizi, l'esecuzione di lavori che eccedano un valore di 516.000 euro debbano essere sempre effettuate da imprese in possesso di certificazione SOA. In altre parole, se la società esecutrice non è in possesso della certificazione SOA, dal 2023 il cliente non potrà più far valere i vari crediti d'imposta.

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