Legge di Bilancio 2023
Le più importanti novità
Di seguito le più recenti e importanti novità relativamente alla Legge di Bilancio 2023. Abbiamo diviso gli argomenti in tre settori:
Novità nell’ambito dell’imposta sul reddito:
- Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale
- Modifiche al regime forfetario
- Aumento di limiti di ricavi per la contabilità semplificata
- Introduzione della „flat-tax“ incrementale
- Imprese nel commercio al dettaglio – Ammortamento di fabbricati
- Assegnazione agevolata di beni ai soci
- Estromissione dell’immobile strumentale dell´impresa individuale
- Rivalutazione di quote e terreni
- Detassazione mance settore ricettivo /ristorazione
- Detrazione C.D. „Bonus Mobili“ – Limite di spesa
- Detrazione per le barriere architettoniche al 75 %
- Limite utilizzo del contante
- Costi (equi) transazioni elettroniche
- Bonus psicologo
- Voucher – prestazioni occasionali
- Agevolazioni per l’acquisto della prima casa parte di under 36
- Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l´acquisto di case ad alta efficienza energetica
Novità nell’ambito dell’imposta sul reddito:
Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale
I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un´ incremento delle misure. Ferme restano le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
III trimestre 2022 | IV trimestre 2022 | I trimestre 2023 | |
Acquisto energia elettrica | 15 % | 30 % | 35 % |
Acquisto di gas | 25 % | 40 % | 45 % |
Ricordiamo che il calcolo del credito d'imposta per l’acquisto energia elettrica e di gas può essere richiesto ai fornitori.
La richiesta ad Alperia può essere inviata esclusivamente tramite un modulo online:
Modifiche al regime forfetario
In relazione al regime forfetario viene previsto:
- l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d´anno, i ricavi o i comprensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro!
Aumento di limiti di ricavi per la contabilità semplificata
Vengono incrementati i limiti per l´utilizzo del regime di contabiliá semplificata per imprese. A decorrere dal 2023, detto regime é adottato "naturalmente" qualora i ricavi non siano superiori a:
Attività |
Limite ricavi anno precedente |
|
Vecchio limite |
Nuovo limite (Finanziaria 2023) |
|
Prestazioni di servizi |
Non superiori a 400.000 euro |
Non superiori a 500.000 euro |
Altre attività |
Non superiori a 700.000 euro |
Non superiori a 800.000 euro |
- 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);
- 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).
L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
Introduzione della „flat-tax“ incrementale
Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 15 %, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.
Ambito soggettivo
La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario. La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.
Determinazione della base imponibile
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.
Imprese nel commercio al dettaglio – Ammortamento di fabbricati
Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.
Assegnazione agevolata di beni ai soci
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2023.
I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8 % sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva dell’13 % sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8 % è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60 % entro il 30.09.2023;
- per il rimanente 40 % entro il 30.11.2023.
In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.
Estromissione dell’immobile strumentale dell´impresa individuale
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta.
L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8 % della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.05.2023, anche se i relativi effetti retroagiscono all’ 01.01.2023 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2023).
Rivalutazione di quote e terreni
Nuova edizione per la rivalutazione di quote e terreni: è possibile accedere all’agevolazione in relazione alle partecipazioni e ai terreni posseduti al 1° gennaio 2023, pagando però un’imposta sostitutiva più elevata, con aliquota del 14 %. Per versare l’imposta sostituiva e per procedere alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima c’è tempo fino al 15 novembre 2023. È quanto prevede il decreto Energia, che ammette anche per il 2022 la rideterminazione del valore di acquisto di quote e terreni posseduti da persone fisiche.
Detassazione mance settore ricettivo / ristorazione
Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. “mance”), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:
- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
- sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 % (salvo rinuncia scritta del lavoratore).
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei:
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali somme, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
L’imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:
- delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.08.91 n. 287,
- del settore privato;
- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro.
L’imposta sostitutiva:
- si applica entro il limite del 25 % del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
- è applicata dal sostituto d’imposta.
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Novità nell’ambito IVA:
Aliquota IVA per i pellet
Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10 %, in deroga all’aliquota del 22 % prevista per tali prodotti in via ordinaria.
Novità nell’ambito privato:
Detrazione C.D. „Bonus Mobili“ – Limite di spesa
Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50 % per le spese sostenute nell’anno 2023. L'agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un´ intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Detrazione per le barriere architettoniche al 75%
Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75 %”, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti.
Per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:
- l’aliquota della detrazione è elevata al 75 %;
- l’agevolazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2025;
- la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Limite utilizzo del contante
È confermata la modifica in base alla quale dall’01.01.2023 è aumentato a 5.000 euro il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.
Costi (equi) transazioni elettroniche
È stata soppressa la previsione che disponeva l'inapplicabilità della sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo non superiore a 60 euro.
Bonus psicologo
É stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:
- a partire dal 2023 nella misura massima di 1.500 euro (in precedenza 600 euro per persona) ed è parametrato al valore ISEE;
- nel limite complessivo di 5 milioni euro per il 2023 e di 8 milioni euro a decorrere dal 2024.
Voucher – prestazioni occasionali
Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.
Le principali novità riguardano:
- l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
- un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
- la precisazione che i limiti trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
Settore agricolo
Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato. Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa parte di under 36
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l´acquisto di case ad alta efficienza energetica
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.
In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50 %:
- dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;
- in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione è pari al 50 % dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.