Legge di Bilancio 2026

Di seguito le più recenti e importanti novità relativamente alla Legge di Bilancio 2026.

 

Privato - Nuova struttura delle aliquote IRPEF e decorrere dal 2026

A decorrere dall’1.1.2026 è prevista la riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, ossia quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, che passa dal 35 % al 33 %.

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF, a partire dal periodo d’imposta 2026, risulta pertanto la seguente:

  • 23 %, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33 %, per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 %, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è pari a 440 euro annui e si realizza in presenza di un reddito imponibile pari o superiore a 50.000 euro.

Privato – Agevolazioni per l’edilizia

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 36 % se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
  • al 30 % se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 50 % se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36 % se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50 % per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50 % rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Privato – Deducibilità contributi previdenza integrativa – Nuovo limite

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

Persone fisiche – Rivalutazione terreni e partecipazioni sociali

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) che passa dal 18 % al 21 %.

Resta invariata al 18 %, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

L’incremento dell’aliquota dal 18 % al 21 % avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Persone fisiche / Imprese – Locazioni brevi

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:

  • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21 %;
  • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21 % e all’altro dovrà applicare quella del 26 %;

Imprese - Regime forfetario – limite dei redditi da lavoro dipendente

Per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente non devono superare una determinata soglia di reddito.

Tale soglia, che in via ordinaria è pari a 30.000 euro, era stata innalzata a 35.000 euro per l’anno 2025. La legge di bilancio 2026 conferma l’applicazione del limite di 35.000 euro anche per l’anno 2026.

Ai fini dell’applicazione del regime forfetario nel 2026, occorre pertanto fare riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025. Qualora il limite di 35.000 euro venga superato, il regime forfetario non è applicabile per il 2026.

Imprese – Assegnazione agevolata di immobili ai soci

Le società di persone e di capitali hanno anche per l’anno 2026 la possibilità di assegnare o cedere in modo agevolato immobili non direttamente strumentali ai soci. Le operazioni agevolate devono essere effettuate entro il 30 settembre 2026.

Imprese – Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Imprese – Iper - ammortamento

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

  • 180 % per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 % per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50 % per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Imprese – Trattamento integrativo speciale per il turismo

Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi dall’1.1.2026 al 30.9.2026. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.

Per maggiori informazioni su questa disposizione la preghiamo di rivolgersi direttamente al suo ufficio paghe.

Imprese – Privatizzazione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale

Gli imprenditori individuali possono anche per l’anno 2026 trasferire in modo agevolato l’immobile strumentale dal patrimonio dell’impresa a quello personale.
L’estromissione può essere effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

La plusvalenza derivante dall’operazione è assoggettata a un’imposta sostitutiva dell’8 %, da versare come segue:

  • 60 % entro il 30 novembre 2026
  • 40 % entro il 30 giugno 2027

Imprese – Affrancamento delle riserve

Le riserve in sospensione d’imposta ancora presenti nel bilancio dell’esercizio 2025 (in particolare le riserve di rivalutazione) possono essere affrancate mediante il versamento di un’imposta sostitutiva ridotta. Si tratta di una riproposta della disciplina già prevista dalla legge di bilancio 2025.

L’affrancamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10 %, da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025. L’imposta sostitutiva deve essere versata in quattro rate annuali di pari importo, secondo le scadenze previste dalla normativa, a partire dalla prima rata nel 2026.

 

Per ulteriori chiarimenti siamo a Sua disposizione.

 

Cordiali saluti

Studio Associato Brugnara - Schweigkofler – Weger & Partner

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