Nuovi termini di versamento per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sono stati modificati i termini di versamento per l’imposta di bollo (€ 2,00) dovuta per le fatture senza IVA d’importo superiore a € 77,74. Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture emesse dall’01.01.2021 e prevedono i seguenti termini:

  • per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, il versamento deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • per le fatture emesse nel secondo trimestre invece, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo;
  • se l’importo di imposta di bollo dovuta per il primo trimestre risulta inferiore o pari a € 250, il versamento può essere effettuato entro il 30.09.;
  • se l’importo dovuto nei primi 2 trimestri risulta complessivamente inferiore o pari a € 250, il pagamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30.11. I pagamenti devono essere eseguiti separatamente con il codice di pagamento di ciascun trimestre.

 

Periodo emissione fatture Importo di bollo Termine versamento Codice tributo
1o trimestre > € 250 31.05. 2521
2o trimestre ≤ € 250 30.09.* 2522
1o e 2o trimestre > € 250 30.11.  
3o trimestre qualsiasi importo 30.11. 2523
4o trimestre qualsiasi importo 28.02. 2524

*Tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1 e 2 trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

 

L'imposta di bollo è dovuta per tutte le fatture elettroniche emesse con i seguenti codici:

  • N2.1 (non soggetto ai sensi degli art. da 7 a 7-septies)
  • N2.2 (non soggetto – altri casi)
  • N3.5 (non imponibili – a seguito di dichiarazione d’intento)
  • N3.6 (non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond)
  • N4 (esenti)

Il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24.

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