Nuovi termini di versamento per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Sono stati modificati i termini di versamento per l’imposta di bollo (€ 2,00) dovuta per le fatture senza IVA d’importo superiore a € 77,74. Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture emesse dall’01.01.2021 e prevedono i seguenti termini:
- per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, il versamento deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- per le fatture emesse nel secondo trimestre invece, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo;
- se l’importo di imposta di bollo dovuta per il primo trimestre risulta inferiore o pari a € 250, il versamento può essere effettuato entro il 30.09.;
- se l’importo dovuto nei primi 2 trimestri risulta complessivamente inferiore o pari a € 250, il pagamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30.11. I pagamenti devono essere eseguiti separatamente con il codice di pagamento di ciascun trimestre.
Periodo emissione fatture | Importo di bollo | Termine versamento | Codice tributo |
1o trimestre | > € 250 | 31.05. | 2521 |
2o trimestre | ≤ € 250 | 30.09.* | 2522 |
1o e 2o trimestre | > € 250 | 30.11. | |
3o trimestre | qualsiasi importo | 30.11. | 2523 |
4o trimestre | qualsiasi importo | 28.02. | 2524 |
*Tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1 e 2 trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.
L'imposta di bollo è dovuta per tutte le fatture elettroniche emesse con i seguenti codici:
- N2.1 (non soggetto ai sensi degli art. da 7 a 7-septies)
- N2.2 (non soggetto – altri casi)
- N3.5 (non imponibili – a seguito di dichiarazione d’intento)
- N3.6 (non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond)
- N4 (esenti)
Il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24.